Art. 4.
(Istituzione e compiti della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti).

      1. È istituita la sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità

 

Pag. 9

giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, di seguito denominata «sezione».
      2. La sezione provvede al controllo:

          a) dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;

          b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali di cui all'articolo 3.

      3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.