1. È istituita la sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità
a) dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;
b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali di cui all'articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.